Per gli studenti in mobilità internazionale, secondo i chiarimenti interpretativi del MIUR (nota del 28/3/2017), è facoltà del Consiglio di Classe stabilire se riconoscere l’esperienza come ore di PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro).
In seguito alle indicazioni del MIUR, le scuole superiori italiane non devono più ricorrere alla sottoscrizione di una Convenzione per gli studenti in Mobilità Internazionale per poter riconoscere i PCTO.
La maggioranza delle scuole superiori italiane ha stabilito le modalità di riconoscimento in ore PCTO nelle loro linee guida o nei PTOF d’istituto.
Il MIUR, nella sua nota “Chiarimenti interpretativi del 28/03/2017” in tema di Alternanza Scuola Lavoro, dichiara che l’esperienza all’estero dello studente, in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie, contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, individuale e relazionale e dichiara, inoltre, che imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale, utilizzando le “mappe” di un’altra cultura, esige un impegno che van ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale anno di studio e comunque mira all’apprendimento di competenze utili all’effettivo futuro inserimento nel mondo del lavoro, quali, e non ultimi, lo studio e la pratica intensiva della lingua straniera.
Anche le recenti linee guida per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), pubblicate con Decreto n.774 del 4 settembre 2019, ricordano l’opportunità di potenziare gli aspetti interculturali e internazionali dell’istruzione con ”situazioni immersive in lingua straniera, anche all’estero.”
La nota MIUR n.3355 del 28 /03/2017, punto 7 […] dichiara che è compito del Consiglio di Classe valutare il percorso formativo partendo da un’analisi della documentazione rilasciata dall’istituto straniero e presentata dallo studente per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese. Il Consiglio di Classe ha, quindi, la responsabilità ultima di riconoscere e valutare tali competenze, evidenziandone i punti di forza, ai fini del riconoscimento dell’equivalenza, anche quantitativa, con le esperienze di alternanza concluse dal resto della classe in cui verrà reinserito lo studente al suo rientro. Nel caso, infine, di esperienze all’estero di durata inferiore all’anno scolastico, valgono le stesse considerazioni che precedono, salva la possibilità per gli istituti scolastici di attivare esperienze di alternanza ritenute necessarie all’eventuale recupero e allo sviluppo di competenze non ancora acquisite.
Astudy, su invito delle scuole, offre la propria disponibilità a partecipare a riunioni informative per chiarire dubbi e rispondere alle domande di studenti e genitori.